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Cosa e come si vota- Elezioni regionali 24-25 febbraio

A seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia sono chiamati a eleggere il Consiglio regionale e il presidente della Regione.

Le elezioni si svolgeranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 (contemporaneamente alle elezioni politiche).
I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.
CHE COSA SI ELEGGE – Il Consiglio regionale e il presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri compreso il presidente della Regione. I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali (cioè provinciali). E’ eletto presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.
PREMIO DI MAGGIORANZA – Alle liste collegate al presidente della Regione eletto sono assegnati:
• almeno 44 seggi (cioè il 55 per cento dei seggi consiliari), se il presidente ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi;
• almeno 48 seggi (cioè il 60 per cento dei seggi consiliari), se il presidente ha ottenuto il 40 per cento o più dei voti validi.
Per garantire la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, in ogni circoscrizione elettorale deve essere attribuito almeno un seggio.
COME SI VOTA – Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido. La votazione per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.
Ciascun elettore può, a scelta:
a) votare solo per un candidato alla carica di presidente della Regione, tracciando un segno sul suo nome;
b) votare per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Regione a essa collegato.
PREFERENZA – Sulla scheda il nome e il cognome di ogni candidato alla carica di presidente sono indicati all’interno di un rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno del gruppo di liste (o i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione) collegate al candidato. In corrispondenza del contrassegno è possibile indicare, nelle apposite righe, l’eventuale preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Si può esprimere una sola preferenza (scrivendo il cognome oppure il nome e cognome del candidato compreso nella lista).


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