RIGUARDO l’ACCENSIONE DEI FUOCHI
Al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente recita nella premessa il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del comune di Barzanò, vengono elencate all’articolo 23 le norme riguardo all’ACCENSIONE DEI FUOCHI. Di seguito il testo.
- È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. È in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia e il controllo del fuoco acceso.
- È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall’art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931,
(cioè case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio o depositi di materiale infiammabile o combustibile) ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, a una distanza inferiore a metri 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello di suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco si sia spento.
- Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano sanzioni amministrative da € 75,00 a € 450,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
A CHI TOCCA PULIRE FOGLIE E RAMI?
Nel regolamento di Polizia Urbana, al capitolo Nettezza e Decoro degli Spazi e delle Aree Pubbliche art. 14 Rami e Siepi è scritto:
- I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali e il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione, nonché poggiare sui cavi del telefono o della pubblica illuminazione.
- I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1
- Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo dell’ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.