RSS

DPCM 8 marzo – indicazioni operative:

1. Soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.

2. Mobilità: è consentita sia all’interno del territorio regionale che verso altri territori per comprovati motivi di lavoro, senza certificazione del datore di lavoro, ed è, inoltre, permessa per motivi di salute o di altra necessità.

3. Uffici Pubblici: il DPCM non ne dispone la chiusura, né attribuisce al Prefetto la possibilità di disporre in tal senso. Analogamente si ritiene valga per i servizi pubblici essenziali ed in particolare per i gestori del trasporto pubblico locale, che sono tenuti ad assicurare i rispettivi servizi.

4. Dipendenti pubblici e privati: ove possibile, favorire il lavoro a distanza o la fruizione del congedo ordinario e delle ferie.

5. Attività ed esercizi commerciali:

– attività di ristorazione e bar: sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo e con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– pizzerie d’asporto e assimilabili: chiuse dopo le 18. Rimane consentita la consegna a domicilio;

– corsie drive: consentita l’apertura anche dopo le 18;

– consegna a domicilio: consentita anche dopo le ore 18.00;

– altre attività commerciali: permesse con rispetto delle disposizioni relative alla distanza tra i frequentatori di almeno un metro;

– medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati: nelle giornate festive e prefestive è prevista la chiusura; nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi, deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In mancanza delle predette condizioni dovranno restare chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è tenuto tuttavia a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, si dispone la sospensione dell’attività.

6. Mercati rionali: consentiti nel rispetto delle regole tese ad evitare assembramento e a garantire rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

7. Altre attività: estetista, parrucchiere: consentite nel rispetto dell’utilizzo delle misure di protezione per i dipendenti e fermo restando il divieto di assembramenti in negozio.

8. Eventi e competizioni sportive: sospesi, ad eccezione di quanto previsto specificamente per gli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta, che partecipano a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, comunque a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni già impartite.

9. Altre manifestazioni e cerimonie: è sospeso ogni tipo di manifestazione, anche le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Si ritiene debba essere consentita la benedizione della salma presso il cimitero, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, di cui all’allegato 1, con particolare riferimento alla distanza interpersonale di un metro ed alla presenza dei soli familiari più stretti.

10. Servizi educativi ed attività scolastiche: sospesi fino al 3 aprile 2020.

11. Musei e altri istituti e luoghi di cultura: ne è disposta la chiusura.

12. Luoghi di culto: apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza interpersonale di un metro.

13. Impianti nei comprensori sciistici: chiusi.

14. Riunioni: consentite evitando assembramenti e garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Da preferire modalità di collegamento da remoto. I Consigli Comunali e le Giunte sono consentiti a porte chiuse nel rispetto delle predette condizioni.

15. Centri sportivi, culturali, sociali e ricreativi: sospese le attività di palestre, piscine etc.

16. Parchi: chiusi.


Commenta!